Sospensione contributi per dicembre 2020

Marcello Zulli Orizzonte Lavoro Leave a Comment

L’INPS comunica nella circolare del 14 dicembre la sospensione del versamento dei contributi anche per il mese di dicembre

E’ stata la circolare n. 145 dell’INPS, datata 14 dicembre, a chiarire e comunicare la sospensione dei contributi per il mese di dicembre 2020.

Nella stessa circolare sono specificate le istruzioni sulla proroga, come previsto dal Decreto ristori quater: i versamenti dovranno essere infatti effettuati entro 16 marzo 2021.

Il provvedimento è rivolto alle regioni  in zona arancione o rossa alla data del 26 novembre 2020.

Rientrano dunque nella misura: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia, Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano.

Occorre specificare come la proroga sia prevista per le aziende ed i professionisti con ricavi non superiori ai 50 milioni di euro nel periodo di imposta antecedente a quello in corso purché si avverino le seguenti condizioni:

  • è necessario che sia stata subita una diminuzione del fatturato del 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto a novembre 2019;
  • per le imprese avviate dopo il 30 novembre 2019 non è necessaria la verifica del requisito del calo del fatturato.

A beneficiare della proroga dei contributi, secondo il Decreto ristori quater, possono essere inoltre, come riportato dal portale informazionefiscale.it, le seguenti categorie:

  • i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
  • i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone arancioni e rosse;
  • i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto Ristori quater che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone rosse;
  • i soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone rosse.

Per prendere visione della circolare INPS clicca qui.

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