Riforma ammortizzatori sociali: cosa c’è da sapere?

Marcello Zulli Orizzonte Lavoro Leave a Comment

Nella Manovra 2022 è presente la Riforma degli ammortizzatori sociali con tante novità per imprese e lavoratori

Dal riordino della cassa integrazione che ora si lega anche a PMI, apprendisti, dirigenti e lavoratori a domicilio, al potenziamento dei sussidi di disoccupazione NASpI e Dis-Coll, fino all’incremento del legame con le politiche attive: la Riforma degli ammortizzatori sociali nella Manovra 2022 prende forma e rappresenta una svolta con il fine di andare a coprire tutti i lavoratori del nostro Paese.

Tante misure di integrazione salariale e sussidi che ripercorriamo in questo articolo partendo dalla Cassa Integrazione, che dal 2022 verrà estesa ai lavoratori a domicilio, agli apprendisti ed ai dirigenti.

Fondi bilaterali per assicurare le tutele in costanza di rapporto di lavoro sono previsti invece per le aziende dei settori non coperti da CIG. L’anzianità di servizio del dipendente viene abbassata: da 90 a 30 giorni, con l’obbligo di costituzione dei fondi di solidarietà anche per aziende con un dipendente.

Quanto all’importo da erogare in CIG l’assegno resta pari all’80% della retribuzione per le ore non lavorate, mentre per quello che riguarda i massimali, verrà applicato lo scaglione massimo a tutti.

Cambia il meccanismo sul contributo addizionale dovuto dall’azienda al dipendente: è stato imbastito in tal senso un meccanismo che va a premiare le aziende che usufruiscono meno della Cassa Integrazione.
In sostanza il contributo per chi fa domanda per la CIG senza averla utilizzata per almeno 24 mesi, è ridotto al 6% (dall’attuale 9%) della retribuzione globale fino a 52 settimane in un quinquennio mobile, e al 9% (dal 12%) fra 52 e 104 settimane.

Discorso simile per quel che riguarda la Cassa Integrazione Straordinaria.
Anche per le aziende che necessitano di CIGS, infatti, non servirà più, a partire dal 2022, la causale della crisi aziendale per la GICS degli apprendisti. Alla CIGS saranno ammesse tutte le imprese con 15 o più dipendenti non coperte da fondi di integrazione salariale.
Sarà però necessaria una nuova causale (realizzazione di processi di transizione, che vanno individuati e regolati con decreto del ministro del Lavoro), in aggiunta a quelle già previste (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà).

Per quanto concerne invece il Contratto di Solidarietà, lo strumento che consente una riduzione oraria al fine di evitare licenziamenti, la riduzione media oraria non potrà essere superiore all’80% dell’orario – un innalzamento rispetto al 60% attuale – mentre per tutti i lavoratori la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non potrà superare il 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà verrà stipulato.

Un’altra novità per le aziende con 15 o più dipendenti è rappresentata dall’introduzione dell’Accordo di Transizione Occupazionale: questa misura prevede ulteriori 12 mesi  per il recupero occupazionale.

In che modo bisognerà agire in questa finestra temporale?
Formazione e riqualificazione professionale  volte alla rioccupazione o all’autoimpiego: un collegamento diretto con le politiche attive la cui non partecipazione porterà ad un’automatica “espulsione” dal sussidio con responsabilità diretta del lavoratore.

Altre due importanti novità si vedranno invece sul fronte NASpI: per il sussidio di disoccupazione ci saranno l’eliminazione del requisito di 30 giorni lavorativi nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione stessa, e la modulazione dell’assegno in favore delle necessità del lavoratore, con il taglio del 3% che si applicherà dal sesto mese di fruizione dell’assegno – dall’ottavo per gli over 50 – e non più dal quarto.

Nella riforma si fa luce anche sull’indennità di disoccupazione mensileDISCOLL”, la prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
In questo caso c’è un potenziamento della durata della prestazione e dell’importo dell’assegno: il trattamento sarà  per un numero di mesi pari a quelli lavorati dal primo gennaio dell’anno precedente fino all’evento stesso (prima era pari alla metà), e per un massimo di 12 mesi (invece di 6 mesi).

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