Fino al 30 settembre 2022 sarà possibile stipulare o prorogare i contratti a termine
30 settembre 2022: è questa la nuova data di scadenza per proroghe o stipule di contratti a termine senza causale: è proprio questa una delle novità inserite nella legge di conversione del decreto Sostegni bis.
Questa misura è attuabile esclusivamente in presenza di specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.
Maggiore flessibilità dunque per i contratti a tempo determinato, attualmente stipulabili senza causale solo per i primi 12 mesi e solo in presenza di accordi sindacali.
La nuova tipologia, attuabile per «specifiche esigenze», tuttavia ancora non precisate, consente indubbiamente una flessibilità importante.
L’unico vincolo è dettato dal fatto che le suddette esigenze siano inserite in un contratto collettivo, quindi si necessita appunto dell’accordo imprese sindacati.
Una norma, questa, che andrà a modificare l’articolo 19 del dlgs 81/2015, e che è inserita nella legge di conversione del dl 73/2021.
Il testo è già stato approvato approvato alla Camera ed al Senato è da considerarsi fattualmente definitivo: la norma è dunque applicabile a decorrere dal 25 luglio scorso, di fatto dall’entrata in vigore della legge di conversione.