Qual è il funzionamento, a chi si rivolgono e come si presenta la domanda per gli incentivi per le imprese dell’economia sociale? Ne parliamo in questo articolo
Sono ripartiti il 13 ottobre scorso gli incentivi per le imprese dell’economia sociale: finanziamenti agevolati e/o contributi non rimborsabili a sostegno di investimento tra i 100.000 e i 10 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per realtà imprenditoriali sociali, culturali, creative e società cooperative ONLUS.
L’incentivo è volto ad agevolare interventi non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro che determineranno effetti positivi sul territorio.
Ma cosa si intende per “effetti positivi”?
Dall’aumento occupazionale di categorie svantaggiate all’inclusione di soggetti vulnerabili, passando per la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e del tessuto urbano, dei beni storico-culturali o il perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale. Tutto questo, più le spese realizzate per interventi sui fabbricati e infrastrutture dell’azienda ma anche investimenti per programmi informatici, brevetti e licenze, rientra nel plafond di investimenti ammissibili attraverso i quali è possibile attingere dall’incentivo.
A chi è rivolto nello specifico l’incentivo e quali sono i requisiti di accesso?
Per accedere, le imprese in oggetto devono essere:
- imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese;
- cooperative sociali o consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, iscritti nell’apposito albo e nell’apposita sezione del Registro delle imprese in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017 e successive modifiche e integrazioni;
- società cooperative aventi qualifica di ONLUS, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni;
- le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell’allegato n. 1 del decreto direttoriale 8 agosto 2022;
Alla data di presentazione della domanda queste imprese devono necessariamente:
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, ivi incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale. Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’omologo registro delle imprese;
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- essere in regime di contabilità ordinaria;
- aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating comparabile almeno a B -;
- non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.
Le agevolazioni consistono, nello specifico, nella concessione di un finanziamento per un massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% annuo. Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa nell’elenco adesioni MiSE.
Come specificato nel portale mise.gov.it, il via alle domande è stato dato alle 12.00 del 13 ottobre scorso, e le domande vanno inoltrate a mezzo PEC all’indirizzo es.imprese@pec.mise.gov.it
Le domande di agevolazione, redatte in formato elettronico, devono essere sottoscritte, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Per tutte le informazioni specifiche al riguardo consigliamo di visitare il portale del Ministero dello Sviluppo Economico.
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