Legacy blog decreto sostegni

Decreto Sostegni: ulteriori novità per i contratti a termine

Marcello Zulli Orizzonte Lavoro Leave a Comment

Proroga e rinnovo senza causale fino al termine del 2021 dopo la precedente deroga fissata a fine marzo

Nel decreto Sostegni arriva l’ufficialità della ulteriore deroga fino al termine del 2021 per quanto concerne le proroghe ed i rinnovi senza causale dei contratti a tempo determinato.

Vengono inoltre annullati rispettivamente anche il periodo cuscinetto, proprio dei rinnovi tra un contratto e l’altro, ed il tetto massimo di quattro, legato al numero di proroghe; ovviamente le decadenze di questi obblighi fanno riferimento esclusivamente all’emergenza Covid, discostando dalla normativa vigente, come precisato lo scorso settembre dall’Ispettorato del Lavoro.

Nelle scorse settimane, come vi avevamo spiegato qui, le stesse misure erano state prolungate fino al 31 marzo, ma l’emergenza Covid che non tende a rallentare e le situazioni economiche poco felici di molte imprese, specie le medio-piccole, sul territorio, hanno portato il Governo Draghi a prolungare ulteriormente questa possibilità.

Resta tuttavia la durata massima complessiva di 24 mesi, così come la possibilità di una sola proroga per un massimo di un anno.

Non risultano rilevanti ai fini del conteggio le proroghe ed i rinnovi già utilizzati prima del 23 marzo, data di entrata in vigore del decreto.

Stando così le cose, sia i contratti già prorogati o rinnovati durante il 2020, sia quelli prorogati o rinnovati nei primi mesi del 2021, avranno la possibilità di essere oggetto di ulteriore rinnovo.

Normalmente, cioè prima del decreto Rilancio, le condizioni legate ai contratti a termine erano ben diverse: i rinnovi, previa interruzione (cuscinetto) fra un contratto e l’altro per un numero di giorni legato alla durata del contratto stesso, necessitano a prescindere di una causale; discorso diverso per le proroghe, libere solo nel corso del primo anno al termine del quale, come i rinnovi, sono legate a causale, e sono vincolate comunque fino ad un massimo di quattro.

Clicca qui per prendere visione del D.L. 41 2021.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *