A partire dal 5 maggio è in vigore la nuova disciplina per i contratti a termine con una maggiore libertà in termini di causali e non solo, vediamo insieme di cosa si tratta…
A partire dal 5 maggio scorso, le rigide causali introdotte con il Decreto Dignità per quello che riguarda i contratti a tempo determinato sono state superate, sostituite da previsioni della contrattazione collettiva o delle stessi parti del rapporto di lavoro.
Con il Decreto Lavoro c’è, di fatto, l’introduzione di una modifica sostanziale al Decreto Dignità: fino al 4 maggio, infatti, il contratto a termine poteva avere una durata superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesi, a condizione che ricorresse una delle seguenti condizioni:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
A partire dal 5 maggio, invece, è possibile stipulare contratti a termine di durata superiore a 12 e comunque non eccedente i due anni:
- nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 e, quindi, da ” contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e … contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”;
- qualora i predetti contratti collettivi non abbiano previsioni che diano seguito al rinvio operato dal decreto legge , l’individuazione delle situazioni in grado di legittimare l’apposizione di termini superiori a 12 mesi e non eccedenti i 24 viene rimessa a:
- “contratti collettivi applicati in azienda”;
- “accordi fra le parti del contratto individuale di lavoro”.
Le norme del Decreto Dignità non vengono tuttavia totalmente accantonate; restano infatti in vigore:
- la possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato senza il bisogno di giustificarne le ragioni quando la durata non eccede i 12 mesi;
- la disciplina delle proroghe e dei rinnovi e della durata massima non eccedente i 24 mesi;
- la possibilità di accertare la sussistenza di ragioni che richiedono la necessità di prevedere un contratto della durata superiore a 24 mesi presso le sedi territoriali dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- i limiti numerici dei lavoratori a termine in proporzione all’organico a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione;
- le esenzioni ai limiti numerici in caso di : avvio di nuove attività per i periodi definiti dai contratti collettivi; attività stagionali; sostituzione di lavoratori assenti; lavoratori over 50;
- le addizionali che il datore di lavoro è tenuto a pagare in caso di rinnovi del contratto a termine.
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