Diverse novità per gli assegni famigliari con il decreto del 4 giugno scorso
Con il decreto del 4 Giugno 2021 sono cambiati gli assegni al nucleo famigliare erogati dall’INPS, a seguito dell’aggiornamento delle tabelle e in concomitanza con l’introduzione dell’assegno unico. Si considerano i redditi lordi assoggettabili all’IRPEF prodotti nell’anno solare precedente al 1° Luglio con importi più favorevoli per alcuni nuclei familiari, per esempio nuclei monoparentali o con componenti inabili.
Nel 2021 non c’è stata la rivalutazione ISTAT degli importi essendoci stato un decremento dello 0,3%, per cui si considera pari a zero. I valori fino al 30 Giugno sono quelli disposti dalla circolare n. 60/2020, mentre per le domande nuove con data a partire dal primo di Luglio si considerano le disposizioni previste dal Decreto sugli assegni unici familiari del 4 Giugno 2021, ossia:
- Maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio per famiglie fino a due figli
- Maggiorazione di 55 euro per ciascun figlio per nuclei familiari con almeno tre figli
La prestazione è riservata alle seguenti categorie:
- Lavoratori dipendenti del settore privato
- Lavoratori dipendenti del settore agricolo
- Lavoratori domestici e somministrati
- Lavoratori iscritti alla gestione separata
- Lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite
- Titolari di prestazioni previdenziali
La domanda di assegno per il nucleo familiare per tutte le categorie di lavoratori dipendenti ad eccezione per quelli del settore agricolo, devono presentare domanda esclusivamente per via telematica e non più tramite modello cartaceo al datore di lavoro. Per i lavoratori del settore agricolo invece deve essere presentato tramite il modello ANF/DIP (SR16) al datore di lavoro.