Reintrodotti i voucher per il lavoro occasionale dal Governo; modificati attraverso il Decreto Lavoro. Vediamo insieme chi può usufruirne e in che modo.
Tra le novità introdotte dal Decreto Lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a maggio ’23, ce ne sono diverse in merito ai voucher per le prestazioni di lavoro occasionali: il primo cambiamento è legato alla soglia di utilizzo, innalzata dai 10.000 euro precedenti, ai 15.000 annui attuali in determinati settori.
Quella legata ai voucher non è però una vera e propria novità in senso assoluto: la prima comparsa di questi “buoni” risale infatti al 2003, per poi subire un’espansione nel 2012 e una sostanziale abolizione nel 2017.
La reintroduzione in forma ridotta del 2018 ha subito dunque una nuova espansione proprio con il DL Lavoro di quest’anno, ma attenzione ai settori e alle modalità di utilizzo: questi voucher possono essere utilizzati dai datori di lavoro per prestazioni di lavoro accessorie, che esulano quindi dai classici contratti di lavoro subordinati.
La tassazione è pari a “zero”, quindi per le aziende rappresentano un vantaggio importante; non tutte le imprese hanno però la possibilità di utilizzarli.
Una discriminante è data dai settori di attività. Quali sono i settori che possono usufruire dei voucher di lavoro occasionale?
- Lavoro domestico
- Servizi alla persona
- Agricoltura
- Discoteche
- Sale da ballo e night club
- Ristoranti
- Alberghi
- Bar
La soglia massima per questi settori è di 10.000 euro l’anno, che diventano 15.000 euro per settore termale, fieristico, eventi e parchi divertimento; possono utilizzare questa modalità di pagamento:
- Lavoratori autonomi
- Professionisti
- Imprenditori
- Associazioni
- Enti Privati
- Enti pubblici
Come negli anni scorsi, questi voucher garantiscono una copertura previdenziale INPS e una copertura assicurativa presso l’INAIL, valida nei limiti dei 10.000 euro lordi (sempre 15.000 per settore termale, fieristico, eventi e parchi divertimento) per prestatore, tetto comprensivo della totalità di committenti.
Nei 12,41 euro di ogni voucher sono quindi compresi:
- la contribuzione in favore della Gestione separata dell’INPS (13%);
- l’assicurazione INAIL (7%);
- il compenso all’INPS per la gestione del servizio (1%).
Il valore netto per il prestatore è dunque compreso tra i 7,50 e i 9 euro.
Non cambia invece la situazione in merito alle indennità (non comprese) di malattia, maternità, disoccupazione; inoltre, con i voucher, non si ha diritto all’Assegno Unico Familiare.
Quanto alla richiesta dei voucher, la procedura dovrebbe essere simile al passato con un sostanziale cambiamento: dovrebbe infatti essere possibile l’acquisto all’interno di tabaccherie convenzionate; per l’attivazione, però, sarà necessario seguire una procedura telematica ben precisa.
A comunicare tutti i dettagli in merito ci penserà l’INPS nei prossimi giorni, e potrai trovare l’aggiornamento sul tema sempre qui, sul blog Legacy.
Per ulteriori dubbi o chiarimenti sui voucher e su altre tematiche legate al mondo del lavoro, puoi contattare il team Legacy cliccando qui.