come cambia il lavoro occasionale con voucher

Lavoro occasionale e voucher: i cambiamenti del 2023

Marcello Zulli Orizzonte Lavoro Leave a Comment

Reintrodotti i voucher per il lavoro occasionale dal Governo; modificati attraverso il Decreto Lavoro. Vediamo insieme chi può usufruirne e in che modo.

Tra le novità introdotte dal Decreto Lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a maggio ’23, ce ne sono diverse in merito ai voucher per le prestazioni di lavoro occasionali: il primo cambiamento è legato alla soglia di utilizzo, innalzata dai 10.000 euro precedenti, ai 15.000 annui attuali in determinati settori.

Quella legata ai voucher non è però una vera e propria novità in senso assoluto: la prima comparsa di questi “buoni” risale infatti al 2003, per poi subire un’espansione nel 2012 e una sostanziale abolizione nel 2017.

La reintroduzione in forma ridotta del 2018 ha subito dunque una nuova espansione proprio con il DL Lavoro di quest’anno, ma attenzione ai settori e alle modalità di utilizzo: questi voucher possono essere utilizzati dai datori di lavoro per prestazioni di lavoro accessorie, che esulano quindi dai classici contratti di lavoro subordinati.

La tassazione è pari a “zero”, quindi per le aziende rappresentano un vantaggio importante; non tutte le imprese hanno però la possibilità di utilizzarli.

Una discriminante è data dai settori di attività. Quali sono i settori che possono usufruire dei voucher di lavoro occasionale?

  • Lavoro domestico
  • Servizi alla persona
  • Agricoltura
  • Discoteche
  • Sale da ballo e night club
  • Ristoranti
  • Alberghi
  • Bar

La soglia massima per questi settori è di 10.000 euro l’anno, che diventano 15.000 euro per settore termale, fieristico, eventi e parchi divertimento; possono utilizzare questa modalità di pagamento:

  • Lavoratori autonomi
  • Professionisti
  • Imprenditori
  • Associazioni
  • Enti Privati
  • Enti pubblici

Come negli anni scorsi, questi voucher garantiscono una copertura previdenziale INPS e una copertura assicurativa presso l’INAIL, valida nei limiti dei 10.000 euro lordi (sempre 15.000 per settore termale, fieristico, eventi e parchi divertimento) per prestatore, tetto comprensivo della totalità di committenti.

Nei 12,41 euro di ogni voucher sono quindi compresi:

  • la contribuzione in favore della Gestione separata dell’INPS (13%);
  • l’assicurazione INAIL (7%);
  • il compenso all’INPS per la gestione del servizio (1%).

Il valore netto per il prestatore è dunque compreso tra i 7,50 e i 9 euro.

Non cambia invece la situazione in merito alle indennità (non comprese) di malattiamaternitàdisoccupazione; inoltre, con i voucher, non si ha diritto all’Assegno Unico Familiare

Quanto alla richiesta dei voucher, la procedura dovrebbe essere simile al passato con un sostanziale cambiamento: dovrebbe infatti essere possibile l’acquisto all’interno di tabaccherie convenzionate; per l’attivazione, però, sarà necessario seguire una procedura telematica ben precisa.

A comunicare tutti i dettagli in merito ci penserà l’INPS nei prossimi giorni, e potrai trovare l’aggiornamento sul tema sempre qui, sul blog Legacy.

Per ulteriori dubbi o chiarimenti sui voucher e su altre tematiche legate al mondo del lavoro, puoi contattare il team Legacy cliccando qui.

 

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