Quali sono i cambiamenti apportati dalla legge di Bilancio 2023 per i Contratti di prestazione occasionale? Vediamoli insieme in questo articolo…
L’INPS sta operando i necessari adeguamenti per recepire le novità previste dalla Legge di bilancio 2023 al riguardo del Libretto di Famiglia e Contratto di prestazione occasionale, due delle modalità più utilizzate dai datori di lavoro nei casi in cui il lavoratore presta servizio in maniera intermittente o, per l’appunto, occasionale.
Come specificato dall’Istituto, infatti, i datori di lavoro possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.
Con la circolare INPS 19 gennaio 2023, n. 6, l’INPS ci ha tenuto a delineare il quadro normativo di riferimento, fornendo le indicazioni sulle nuove norme introdotte dalla legge di bilancio 2023 varata nei mesi scorsi.
Queste le principali novità:
- per quello che riguarda i limiti economici per l’accesso al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale, dal 1° gennaio 2023 ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per anno civile;
- sempre dal 1° gennaio, è possibile fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo possono stipulare accordi di prestazioni occasionali con i lavoratori anche se non appartenenti alle categorie di cui al comma 8, art. 54-bis, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
- è vietato, infine, l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura. In questo caso, per il biennio 2023-2024, sarà possibile ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle Prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura secondo le disposizioni dei commi da 344 a 354 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022, mediante l’inoltro al competente Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Per tutti i dettagli ti consigliamo di leggere la Circolare INPS dedicata cliccando qui.
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