Conguagli INPS: quali scadenze?

Marcello Zulli Orizzonte Lavoro Leave a Comment

Arrivata la circolare INPS con tutti i chiarimenti legati ai conguagli di inizio 2023; vediamo insieme di cosa si tratta…

Con la Circolare n. 139/2022 l’INPS ha fornito tutte le indicazioni legate a scadenze e precisazioni in relazione ai conguagli di inizio 2023, sottolineando che le operazioni possono essere effettuate con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2022 – con scadenza pagamento 16 gennaio 2023 – oppure di gennaio 2023 – con scadenza 16 febbraio 2023.

Nello specifico, la circolare fa riferimento a: 

  • parti variabili della retribuzione;
  • ferie non godute;
  • fringe benefit;
  • altri conguagli

Bene, partiamo dagli elementi variabili della retribuzione; a quali si fa riferimento nella circolare?

Ad essere presi in considerazione sono fattori come: compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta o missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore); indennità di cassa; prestiti ai dipendenti e congedi parentali.

Per quanto concerne i Fringe Benefit invece, sappiamo bene come per il 2022 sia stata innalzata la soglia di esenzione fino a 3mila euro. Se però il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Pertanto, se il valore dei fringe benefit erogati risulta superiore al predetto limite, l’azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione del tetto si tiene conto anche dei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Il datore di lavoro che opera il conguaglio versa i contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati.

Per il caso specifico dell’auto aziendale invece, i fini della quantificazione forfettaria del valore economico dell’utilizzo in forma privata del veicolo di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, l’articolo 51, comma 4, lettera a, del TUIR dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale del veicolo di 15mila km e riferendone una parte di essi all’uso privato; la percentuale prevista dalla norma è del 30%.

Per ulteriori chiarimenti sulle altre tipologie di conguagli spiegate dall’INPS, ti invitiamo ad approfondire sulla stessa Circolare n.139 cliccando qui.

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