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Nuovo modello di comunicazione per lo smart working

Marcello Zulli Orizzonte Lavoro Leave a Comment

Dal 1° settembre 2022 in vigore il nuovo modello da compilare per la comunicazione di cambiamento del rapporto di lavoro in lavoro agile

Con la firma del decreto del Ministero del Lavoro, è stata resa ufficialmente attuativa la misura presente nel Dl Semplificazioni in relazione all’attivazione dello smart working nelle imprese private.

Dal 1° settembre 2022 è di fatto sufficiente l’invio telematico dei dati anagrafici dei lavoratori, con le date di inizio e fine del rapporto di lavoro in modalità smart, servendosi di una nuova modulistica che troverai scaricabile in fondo all’articolo.

Procedure decisamente più fluide e velocizzate, dunque, per lo smart working: resta in vigore l’obbligo di sottoscrizione dell’accordo individuale (Articolo 23, comma 1 della L. n. 81/2017), ma, con il nuovo modello di comunicazione, viene resa molto più semplice la vita ai datori di lavoro, che ormai si trovano di fronte ad una modalità, quella del lavoro agile, che a seguito del Covid è diventata spesso una necessità, o quantomeno una prassi quotidiana.

Occorre precisare che il nuovo modello di comunicazione non riguarda i rapporti di lavoro agile già in essere, ma che la nuova modulistica si applica solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi.

Per quanto riguarda invece il termine entro cui è possibile effettuare questo adempimento, occorre considerare che lo stesso si riferisce a una semplice trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Per questa ragione, con l’obiettivo di snellire sempre di più gli obblighi a carico dei datori di lavoro in tal senso, la relativa comunicazione deve essere effettuata – come specificato nella circolare del Ministero del Lavoro – entro e non oltre il termine di cinque giorni, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 5, del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, con le conseguenze sanzionatorie di cui all’articolo 19, comma 3, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, espressamente richiamato nel nuovo comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

Si specifica inoltre che la piena operatività della nuova procedura richiede anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero e che rappresentano una modalità alternativa all’uso dell’applicativo web sopraindicato.

Per scaricare il nuovo modello puoi cliccare qui.

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