Vediamo insieme come sono cambiate le prestazioni occasionali per i lavoratori saltuari
Cambia in maniera radicale il mondo delle prestazioni occasionali nelle aziende, nelle ditte individuali e nella sfera prettamente domestica.
Il lavoro occasionale, ovvero quella prestazione lavorativa offerta da coloro che intraprendono attività lavorative saltuarie, era precedentemente regolarizzato dal sistema dei voucher.
I nuovi strumenti introdotti, il Libretto Famiglia ed il Contratto di Prestazione Occasionale, vanno ad incidere in maniera concreta proprio su questa particolare formula lavorativa; vediamo perché…
- Partiamo dal Libretto Famiglia (LF): ad usufruire di questa tipologia di voucher INPS possono essere utilizzatori privati, che non hanno un’azienda e non sono liberi professionisti.
In buona sostanza si parla di prestazioni professionali legate a lavori domestici, incluse le attività di giardinaggio, pulizia o manutenzione, all’assistenza domiciliare per bambini, anziani, persone ammalate e disabili, e all’insegnamento privato supplementare. Inoltre è necessario che gli utilizzatori non abbiano in corso o che non abbiano avuto nei 6 mesi precedenti rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con i prestatori.
Per retribuire una prestazione lavorativa con il Libretto Famiglia l’utilizzatore, cioè il datore di lavoro, ha l’obbligo di caricare l’importo tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il Portale dei pagamenti Inps. Può quindi effettuare il pagamento della prestazione, utilizzando i voucher Inps da 10,00 euro, importo minimo orario. - Facendo riferimento al Contratto di Prestazione Occasionale (CPO) la situazione è differente: parliamo, nella sostanza, di un contratto mediante il quale il datore di lavoro può acquisire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
Il prestatore, quindi il lavoratore occasionale, può percepire una retribuzione giornaliera a partire da 36,00 Euro, quindi un compenso minimo previsto per 4 ore lavorative giornaliere. A concordare la paga oraria possono essere utilizzatore e prestatore a patto che non sia più bassa di 9,00 Euro l’ora, eccezion fatta per il settore agricolo, per il quale sono previste condizioni particolari di applicazione della normativa.
Attenzione però, perché sono diversi i settori e le situazioni in cui questa particolare tipologia contrattuale non può essere utilizzata:
- sono esclusi dall’utilizzo i datori di lavoro che, nell’anno precedente, hanno occupato più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, esclusi gli operatori turistici per i quali è previsto il regime speciale introdotto da c.d. decreto Dignità e per gli enti locali, per i quali non vale tale limite;
- le imprese del settore agricolo, salvo che le prestazioni siano fornite dai soggetti a rischio di esclusione sociale elencati nel comma 8, art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96;
- le imprese edili, operanti in settori affini all’edilizia, nel settore delle miniere, cave e torbiere, e che esercitano l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo;
- esecuzione di appalti di opere o servizi.
Per quello che riguarda le imprese facenti parte del settore agricolo ci sono delle ulteriori eccezioni di utilizzo; possono essere infatti inclusi:
- titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di invalidità;
- studenti con età inferiore a 25 anni;
- disoccupati o persone che hanno la DID all’ANPAL;
- percettori di prestazioni integrative del salario o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Si può ricorrere al CPO anche nella Pubblica Amministrazione, ma solo in specifici casi come progetti speciali per specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali; emergenze legate a calamità o eventi naturali improvvisi; attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e / o associazioni di volontariato e organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Nell’erogare questa tipologia di prestazione è fondamentale che il datore di lavoro presti attenzione alle modalità di utilizzo: è necessario infatti che l’utilizzatore comunichi i dati identificativi del prestatore, la retribuzione concordata, il luogo, la durata, la tipologia ed il settore dell’attività lavorativa.
Fondamentale anche la tempistica: la domanda va infatti presentata attraverso il servizio online un’ora prima dell’inizio della prestazione. Effettuata la comunicazione, il lavoratore riceve la conferma sul proprio indirizzo e l’INPS provvede ad erogare il compenso entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della prestazione.
Il datore di lavoro può, in alternativa, validare la prestazione tramite l’apposito servizio web predisposto dall’Inps entro e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della stessa. Quindi può riscuotere il compenso, che viene immediatamente messo in pagamento, presso gli sportelli postali.
Cambiano anche i vincoli economici da rispettare per il lavoratore e per il datore di lavoro: il lavoratore non può percepire più di 5.000 Euro l’anno per prestazioni occasionali e non più di 2.500 Euro l’anno per quelle effettuate presso uno stesso datore di lavoro. Dall’altro lato, l’utilizzatore può ricorrere a più prestazioni di lavoro occasionale e a diversi prestatori a patto che i compensi per le attività lavorative non superino i 5.000 Euro l’anno totali e i 2.500 Euro per un singolo prestatore.
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