Conguaglio di fine anno: l’INPS detta le regole

Marcello Zulli Orizzonte Lavoro Leave a Comment

Istruzioni e scadenze per le operazioni di conguaglio in busta paga

Il Conguaglio di fine anno 2020 dei contributi previdenziali e assistenziali con le annesse voci interessate in busta paga e nel cedolino pensione è stato l’oggetto della circolare n° 13 del 23 dicembre 2020 emanata dall’INPS.

In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

  1.  elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della
    previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, per brevità, D.M. 7.10.1993);
  2. massimale contributivo e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8
    agosto 1995, n. 335;
  3. contributo aggiuntivo IVS dell’1%, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre
    1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
  4. conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
  5. “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 516,46 per l’anno 2020) nel periodo d’imposta (articolo 51, comma 3, del TUIR);
  6. auto aziendali ad uso promiscuo;
  7. prestiti ai dipendenti;
  8. conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
  9. rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
  10. gestione delle operazioni societarie.

E’ stato inoltre stabilito che “qualora nel corso del mese intervengano elementi o
eventi che comportano variazioni nella misura della retribuzione imponibile, può essere
consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e
del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato
dall’intervento di tali fattori, fatta salva nell’ambito di ciascun anno solare la corrispondenza fra
la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione”.

Gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto
    dell’INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali (non a zero ore).

Al riguardo degli stessi conguagli sono state precisate le date di scadenza così distribuite:

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