Istruzioni e scadenze per le operazioni di conguaglio in busta paga
Il Conguaglio di fine anno 2020 dei contributi previdenziali e assistenziali con le annesse voci interessate in busta paga e nel cedolino pensione è stato l’oggetto della circolare n° 13 del 23 dicembre 2020 emanata dall’INPS.
In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
- elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della
previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, per brevità, D.M. 7.10.1993); - massimale contributivo e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8
agosto 1995, n. 335; - contributo aggiuntivo IVS dell’1%, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; - conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 516,46 per l’anno 2020) nel periodo d’imposta (articolo 51, comma 3, del TUIR);
- auto aziendali ad uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- gestione delle operazioni societarie.
E’ stato inoltre stabilito che “qualora nel corso del mese intervengano elementi o
eventi che comportano variazioni nella misura della retribuzione imponibile, può essere
consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e
del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato
dall’intervento di tali fattori, fatta salva nell’ambito di ciascun anno solare la corrispondenza fra
la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione”.
Gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto
dell’INPS; - indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).
Al riguardo degli stessi conguagli sono state precisate le date di scadenza così distribuite: