DL Ristori: sei nuove settimane di CIG

Marcello Zulli Orizzonte Lavoro Leave a Comment

Tante novità nel DL Ristori fra cui un altro mese e mezzo di cassa integrazione per vecchi e nuovi fruitori con condizioni diverse

Altre sei settimane di cassa integrazione da poter utilizzare a partire da metà novembre fino al termine di gennaio: è questo uno dei principali provvedimenti contenuti nel DL Ristori emanato dal Governo come conseguenza delle chiusure del Decreto 24 ottobre.

Le settimane di cassa integrazione, con causale Covid, con decorrenza a partire dal 16 novembre fino al 31 gennaio 2021, si rivolgono alle aziende alle quali sono state autorizzate le diciotto settimane del Decreto agosto, ed ai nuovi commercianti coinvolti nelle chiusure o nelle limitazioni legate al Dpcm 24 ottobre.

Le forme di Cig coinvolte sono tutte quelle possibili:

  • Ordinaria
  • In deroga
  • Assegno ordinario

La misura prevede, come sempre dall’ingresso nel periodo d’emergenza, un contributo del datore di lavoro nel caso in cui il fatturato non abbia subito una variazione negativa almeno del 20% rispetto ai ricavi del primo semestre.

Quest’ultima precisazione non coinvolge i settori “colpiti” dal Dpcm 24 ottobre.

Occorre tuttavia sottolineare che, le aziende che non avevano usufruito delle settimane di cassa integrazione previste dal Decreto agosto, hanno la possibilità di farne richiesta fino al 31 dicembre, come previsto dal prolungamento attuato precedentemente al DL Ristori.

Un’azienda avente diritto potrebbe dunque presentare la domanda per i periodi restanti previsti dal Decreto agosto ed usufruire successivamente, previa richiesta, delle sei settimane previste appunto dal DL ristori.

Per quanto riguarda il contributo addizionale, come riportato su pmi.it, le aliquote sono le seguenti:

  • datori di lavoro con riduzione del fatturato del primo semestre 2020 fino al 20% sull’analogo periodo 2019: pagano un contributo addizionale del 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
  • Datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno subito perdite di fatturato: pagano un contributo addizionale pari al 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la cig.
  • Datori di lavoro che hanno subito perdite di fatturato superiori al 20% nel primo semestre 2020: non pagano alcun contributo addizionale.

Il dato di perdita di fatturato va autocertificato nella fase di presentazione della domanda all’INPS.

In ultimo, almeno per il momento, per le aziende che, pur avendone diritto, non chiedono la cassa integrazione, avendola invece chiesta la primavera scorsa, è previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane. L’esonero si applica a un periodo massimo pari alle ore di integrazione salariale utilizzate nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020 ed è pari al 50 o al 100% a seconda della perdita di fatturato nei primi tre trimestre 2020.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *