Stop totale per ritenute e contributi sul lavoro dipendente e congelamento fino a fine aprile per le certificazioni uniche
La sospensione di ritenute e contributi sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i mesi di aprile e maggio abbraccia anche il settore degli enti locali.
L’articolo 18 del DI 23/2020 sospende i versamenti relativi alle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati riferite ai compensi corrisposti, appunto, nei mesi di aprile e maggio. La stessa sospensione è disposta per i contributi previdenziali e assistenziali e per i premi per l’assicurazione obbligatoria.
Nel caso di imprese e professionisti, l’agevolazione ha modo di esistere solo in caso di contrazione del fatturato nei suddetti mesi.
II successivo comma 5 estende la sospensione, come si legge nelle pagine de Il Sole 24 Ore, anche agli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di livello generale, non in regime d’impresa. L’Agenzia delle Entrate precisa che si tratta degli enti non commerciali indicati all’articolo 73 del Tuir: dunque gli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio dell’attività commerciale.
Occorre precisare che la sospensione riguarda i soli versamenti delle ritenute e non la loro effettuazione. I pagamenti sospesi andranno eseguiti in un’unica soluzione entro giugno oppure in un massimo di cinque rate di pari importo a partire dal mese di giugno.
Sempre con riferimento alle retribuzioni di aprile, si ricorda inoltre l’applicazione del premio di 100 euro in favore dei dipendenti che hanno prestato l’attività nella sede dell’ente nel mese di marzo. Il premio va rapportato al numero dei giorni del mese durante i quali la prestazione è stata svolta nella sede comunale. A questo fine occorre rapportare il numero delle giornate lavorate in sede, a prescindere dalle ore, e quello delle giornate previste dal contratto collettivo.
Infine, come spiegato sempre nel focus di Luigi Lovecchio, si evidenzia che non si applicano sanzioni se si trasmettono le certificazioni uniche entro la fine di aprile. Non si tratta di una proroga di termine ma di una esimente. Ne consegue che non sarà possibile fruire della “sanatoria” per le rettifiche trasmesse entro i 5 giorni successivi alla scadenza: decorso il mese di aprile, in caso di omissioni o errori si incorre dunque in una violazione.