Voucher Babysitter e congedo parentale: tutto ciò che c’è da sapere

Marcello Zulli Orizzonte Lavoro Leave a Comment

Via libera per i due provvedimenti che prevedono delle agevolazioni ai genitori di figli divisi per diverse fasce d’età con l’obiettivo di far fronte all’emergenza Coronavirus

Parliamo nuovamente dei provvedimenti legati al Decreto “Cura Italia” per far fronte all’emergenza Covid-19 che ormai da oltre un mese attanaglia il nostro Paese senza soluzione di sosta. Questa volta il nostro focus si rivolge ai provvedimenti che vedono come oggetto genitori lavoratori di figli di diverse fasce d’età: andiamo a vedere di che si tratta…

Partiamo dal Voucher Baby Sitter: si tratta sostanzialmente, come spiegato nelle pagine de Il Sole 24 Ore, di un Bonus di 600 o 1000 euro da utilizzare per pagare una baby sitter dal 5 marzo e durante il periodo di chiusura delle scuole (asili inclusi), nel caso in cui si abbiano figli con meno di 12 anni di età. II bonus è alternativo al Congedo Parentale “straordinario” ( di cui parleremo più avanti) ma compatibile con il voucher per pagare l’asilo nido.

L’importo è di 600 euro per lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’Ago, iscritti alla gestione separata o a quelle degli autonomi dell’Inps e per i lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private. Importo di 1000 euro invece per dipendenti del settore  sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti a determinate categorie e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza.

Domande al via da ieri sul portale INPS; occorre precisare che l’importo verrà accreditato sul libretto famiglia, per cui è necessario che ogni richiedente attivi questo strumento sul sito Inps e che la baby sitter a sua volta si registri.

Diverso è invece il discorso per il Congedo Parentale, la cui durata massima è di 15 giorni e il cui indennizzo è pari al 50% della retribuzione o del reddito, da utilizzare anche qui a partire dal 5 marzo e per il periodo di chiusura delle scuole e degli asili. Il congedo si aggiunge al periodo di fruizione del congedo “ordinario” a cui si ha o si è avuto diritto, nel caso in cui proprio quest’ultimo sia già stato totalmente utilizzato fino all’esaurimento.

Il provvedimento è rivolto ai lavoratori del settore privato dipendenti, iscritti alla gestione  separata INPS o a quella dei lavoratori autonomi e dipendenti della pubblica amministrazione con figli lino a 12 anni di età. I dipendenti del settore privato e pubblico possono fruire del congedo anche se i figli hanno più di 12 e fino a 16 anni, ma senza alcun indennizzo. Si precisa che il limite d’età decade qualora il ragazzo in oggetto sia affetto da handicap grave.

Anche qui domande al via da ieri all’INPS solo per i lavoratori del settore privato con figli lino a 12 anni e se non  hanno già in corso un congedo “ordinario”.

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