Arrivata la circolare sulla legge in vigore da gennaio 2019 ed ora pienamente attiva
Le donne che vorranno lavorare fino al nono mese di gravidanza e prendere il congedo di maternità obbligatorio di cinque mesi “esclusivamente dopo il parto”, potranno fare domanda all’INPS prima dei due mesi che precedono la presunta data del parto stesso.
Il “dilemma” viene finalmente chiarito da una circolare dell’INPS sulla Legge di Bilancio 2019 che prevede, appunto, la possibilità di lavorare fino al nono mese di gravidanza per poi potersi astenere dal lavoro nei cinque mesi successivi ad essa. L’azione deve essere naturalmente svolta previo certificato medico che scongiuri eventuali pericoli per madre e nascituro.
La norma, entrata in vigore a gennaio 2019, assume operatività proprio attraverso questa circolare, la numero 148, emanata nei giorni scorsi che, di conseguenza, sbloccherà automaticamente tutte le domande in sospeso.
La documentazione sanitaria deve essere assunta dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza, e le certificazioni che conterranno solo la presunta data del parto saranno considerate come idoneità a svolgere l’attività lavorativa fino al giorno antecedente proprio la data stessa. Conseguentemente, l’inizio del concedo di maternità sarà previsto proprio a partire da quella data per i successivi cinque mesi.
Per ulteriori informazioni consultare il portale online INPS.