Aziende e lavoratori in trincea contro il Covid: tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto in busta paga per combattere l’emergenza
L’emergenza Covid in atto ormai da oltre un anno ha avuto, come risaputo, delle ripercussioni enormi sul panorama del lavoro a livello italiano ed internazionale, creando di parallelo un’altra emergenza, quella occupazionale, per la quale si fatica a trovare dei precedenti storici.
Le ripercussioni dell’epidemia sulle tasche dei lavoratori italiani sono state molteplici, partendo ad esempio dal fatto che la grande maggioranza delle aziende del nostro Paese ha fatto ricorso a più riprese, dall’inizio dell’emergenza, agli ammortizzatori sociali.
Questa ed altre vicissitudini hanno fatto sì che si creasse una modalità per così dire “alternativa” per aumentare il compenso mensile in busta ai lavoratori.
Sotto questo aspetto una delle iniziative che ha visto la maggiore aderenza da parte delle attività, in verità anche prima del Covid, è stata quella di monetizzare mensilmente i ratei di 13ª, 14ª e del trattamento di fine rapporto (TFR).
Questa tipologia di azione ha messo sicuramente il lavoratore nelle condizioni di poter fare affidamento su un fisso mensile più vicino al compenso percepito normalmente; dall’altro lato l’azienda ha potuto sgravarsi di un’uscita pesante da corrispondere in blocco, periodicamente, andando a spalmare in sostanza lo stesso ammontare su base mensile.
Appare chiaro come sia comunque compito del datore di lavoro andare ad accertarsi, nel caso di presenza di variazioni retributive, che la somma dei ratei sia effettivamente pari alla retribuzione in pagamento degli adempimenti sopracitati.
In caso contrario è sempre lui a doversi accertare di provvedere ai relativi conguagli.
Per quanto concerne invece il discorso legato ai contributi occorre precisare come il TFR non sia imponibile contributivo mentre, nel caso di 13^ e 14^, bisogna avere contezza della tipologia di contratto collettivo applicato.
La prima viene abitualmente erogata a Natale, mentre la seconda fra giugno e luglio; pertanto è necessario dare conto del differente minore imponibile dei mesi sopracitati che potrebbe dar luogo a recuperi contributivi (e agevolativi).